Chiudioni & Luccardi
AVVOCATI & COMMERCIALISTI
Diritto civile
La violazione degli obblighi di buona fede nella fase delle trattative o l'abbandono immotivato delle stesse configura la c.d. responsabilità precontrattuale
Cass. 15377/2016: la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto-quadro), mentre è fonte di responsabilità contrattuale e può condurre, eventualmente, alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto-quadro
Diritto della famiglia
Successioni, separazioni e divorzi
La materia successoria e le problematiche connesse alla devoluzione ereditaria sono spesso oggetto di contrasti che debbono trovare nella Legge la giusta composizione. Anche la fine del matrimonio è troppo spesso fonte di dissidi fra i coniugi che richiedono competenze specifiche dell' Avvocato, per favorire il più possibile una soluzione mediata, che garantisca i diritti dei minori e del coniuge più debole.
Diritto tributario
Note a sentenza:
CTP Pordenone 99/02/2020
Mancato addebito delle imposte dovute per la successione telematica - irrogazione delle sanzioni per tardivo versamento - illegittimità - sussiste
La necessità del preventivo contraddittorio con il contribuente quale condizione di validità degli atti di accertamento.
Cass. 20033/2015: pur nel silenzio della norma l'inosservanza del termine non costituisce una mera irregolarità sostanzialmente priva di conseguenze esterne, ma dà luogo ad un vizio di validità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Pubblicazioni /Articoli
La emendabilità delle opzioni negoziali nelle dichiarazioni fiscali
non vi è ragione per negare la possibilità di emendare l'errore da parte del contribuente, non solo per opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria ...